(Pubblicata  nel  Supplemento  Straordinario  n.  3   al   Bollettino
  Ufficiale n. 31/I-II del 3 agosto 2018 della Regione  Trentino-Alto
  Adige) 
 
  (Omissis). 
 
                      IL CONSIGLIO PROVINCIALE 
 
                            Ha approvato 
 
                    IL PRESIDENTE DELLA PROVINCIA 
 
                              Promulga 
 
la seguente legge: 
 
 
                               Art. 1 
 
Modificazioni dell'art. 1 della legge provinciale 30  dicembre  2015,
  n. 21, dell'art. 1della legge provinciale 29 dicembre 2016, n.  20,
  e integrazione dell'art. 4  della  legge  provinciale  29  dicembre
  2017,  n.  18,  relativi  all'Imposta  regionale  sulle   attivita'
  produttive (IRAP) 
 
  1. All'art. 1 della legge provinciale n. 21 del 2015 sono apportate
le seguenti modificazioni: 
    a) nel  comma  8  le  parole:  «e  per  quello  successivo»  sono
sostituite dalle seguenti: «e per i tre successivi»; 
    b) nel  comma  9  le  parole:  «e  per  quello  successivo»  sono
sostituite dalle seguenti: «e per i tre successivi»; 
    c) nel comma  11  le  parole:  «e  per  quello  successivo»  sono
sostituite dalle seguenti: «e per i tre successivi»; 
    d) nel comma  13  le  parole:  «e  per  i  due  successivi»  sono
sostituite dalle seguenti: «e per i quattro successivi». 
  2. All'art. 1 della legge provinciale n. 20 del 2016 sono apportate
le seguenti modificazioni: 
    a) nel comma 2 le parole: «e per il successivo»  sono  sostituite
dalle seguenti: «e per i tre successivi»; 
    b) dopo il comma 2 sono inseriti i seguenti: 
  «2-bis. Al fine di sostenere la crescita delle  retribuzioni  medie
dei dipendenti del settore  privato  e  il  loro  coinvolgimento  nel
miglioramento dei processi organizzativi, per  il  periodo  d'imposta
successivo a quello in corso il 31 dicembre 2018 e per il successivo,
l'importo complessivo degli incrementi salariali previsti al comma  2
e' deducibile nella misura pari a  sei  volte  nel  caso  in  cui  il
predetto importo risulti incrementato in misura non inferiore  al  20
per cento  rispetto  a  quello  erogato  dall'impresa  ai  dipendenti
nell'anno precedente, o nel  caso  in  cui  il  contratto  collettivo
aziendale preveda strumenti e modalita' di coinvolgimento  paritetico
dei lavoratori nell'organizzazione del lavoro ai  sensi  dell'art.  4
del decreto interministeriale 25 marzo 2016 (Definizione dei  criteri
per l'accesso ad  un  ulteriore  periodo  di  integrazione  salariale
straordinaria da concedersi qualora, all'esito  di  un  programma  di
crisi aziendale, l'impresa cessi l'attivita'  produttiva  e  proponga
concrete prospettive di rapida  cessione  dell'azienda  stessa  e  il
conseguente  riassorbimento  del  personale).   Nel   caso   in   cui
l'incremento sia  pari  o  superiore  al  100  per  cento  il  limite
complessivo delle deduzioni previsto dal comma 5 si applica solo  con
riferimento alle deduzioni di cui al comma 3. Questo comma si applica
anche nel caso in cui nell'anno  precedente  non  sia  stato  erogato
alcun incremento salariale previsto al comma 2. 
  2-ter. Al fine di perseguire le finalita' previste dal comma 2-bis,
per il periodo d'imposta successivo a quello in corso il 31  dicembre
2018 e per  il  successivo,  per  le  imprese  che,  in  forza  della
sottoscrizione  di  contratti  collettivi  aziendali,  erogano   alla
totalita' dei propri dipendenti incrementi retributivi sotto forma di
superminimi collettivi o  mensilita'  aggiuntive,  non  variabili  in
relazione  ai  risultati  aziendali  o  dei   lavoratori,   l'importo
dell'incremento  retributivo  rispetto  alle  predette   integrazioni
salariali erogate nell'anno precedente  e'  deducibile  nella  misura
pari a tre volte. Tale importo e' deducibile nella misura pari a  sei
volte nel caso in  cui  il  contratto  collettivo  aziendale  preveda
strumenti e modalita' di  coinvolgimento  paritetico  dei  lavoratori
nell'organizzazione del lavoro  ai  sensi  dell'art.  4  del  decreto
interministeriale 25 marzo 2016. Questo comma si  applica  anche  nel
caso in  cui  nell'anno  precedente  non  sia  stata  erogata  alcuna
integrazione  salariale  in  attuazione   di   contratti   collettivi
aziendali. 
  2-quater. Al fine di favorire la sperimentazione di  nuovi  modelli
organizzativi e la conciliazione tra i tempi familiari e i  tempi  di
lavoro, per il periodo d'imposta successivo a quello in corso  il  31
dicembre 2018 e per il successivo, alle imprese che, in  forza  della
sottoscrizione  di  contratti  collettivi  aziendali,  mantengono  il
livello retributivo  dei  propri  dipendenti  riducendo  l'orario  di
lavoro annuale per una quota pari ad almeno il 10 per cento  rispetto
al periodo d'imposta precedente, e' concessa una deduzione dalla base
imponibile dell'IRAP pari a 12.000 euro annui per ogni dipendente  al
quale e' stato ridotto l'orario di lavoro, proporzionata al numero di
mesi di riduzione  dell'orario.  La  deduzione  spetta  per  il  solo
periodo d'imposta in cui si  realizza  la  riduzione  dell'orario  di
lavoro rispetto al periodo precedente.»; 
    c) nel comma 3 le parole: «e per il successivo»  sono  sostituite
dalle seguenti: «e per i tre successivi»; 
    d) il comma 5 e' sostituito dal seguente: 
  «5. Le deduzioni stabilite dai commi 2, 2-bis, 2-ter, 2-quater e  3
sono  aggiuntive  rispetto  a  quelle  spettanti  nell'ambito   delle
deduzioni dalla base imponibile del costo del lavoro  previste  dalla
normativa nazionale. Fino al periodo d'imposta successivo a quello in
corso il 31 dicembre 2017, la somma  delle  deduzioni  stabilite  dai
commi 2 e 3 non puo' superare comunque il 25  per  cento  della  base
imponibile IRAP dovuta alla Provincia. Fatto salvo quanto previsto al
comma 2-bis, per il periodo d'imposta successivo a quello in corso al
31 dicembre 2018 e  per  il  successivo,  la  somma  delle  deduzioni
stabilite dai commi 2, 2-bis, 2-ter, 2-quater e 3 non  puo'  comunque
superare il 30 per cento  della  base  imponibile  IRAP  dovuta  alla
Provincia.». 
  3. Dopo il comma 4 dell'art. 4 della legge provinciale  n.  18  del
2017 e' inserito il seguente: 
  «4-bis. A decorrere dal periodo d'imposta successivo  a  quello  di
abrogazione dell'art. 10 del decreto legislativo n. 460 del  1997  la
disposizione di cui al comma 3 si applica  alle  cooperative  sociali
nei limiti previsti dalla normativa dell'Unione europea in materia di
aiuti d'importanza minore (de minimis).». 
  4. Alla copertura delle minori entrate derivanti da  quest'articolo
si provvede con le modalita' indicate nella tabella C.